
In margine al genocidio
I COSIDDETTI “BENI ABBANDONATI”
Parallelamente al genocidio il governo turco decretò la confisca dei beni appartenenti agli armeni. Con la legge del 13 settembre 1915 veniva stabilito che i beni appartenenti alle “persone trasferite altrove” fossero presi in custodia da parte dello Stato che si sarebbe accollato l’onere di incassare i crediti e pagare i debiti dei deportati armeni. A questo proposito fu istituita un’apposita commissione ed una normativa, datata 25 ottobre 1915, stabilì che la sua attività avrebbe dovuto cessare dopo un anno, dopo di che la competenza sarebbe passata ai tribunali.
Con l’avvento al potere di Mustafà Kemal Atatürk, il 20 aprile 1922 fu emanata una legge in base alla quale i beni abbandonati in seguito alla partenza dei loro proprietari sarebbero stati venduti all’asta e, detratte le spese, le somme ricavate sarebbero state custodite dallo Stato che le avrebbe restituite solo ai proprietari che avessero fatto ritorno. Il 15 aprile 1923 fu emanata una nuova legge in base alla quale fu creata l’ Amministrazione dei Beni Abbandonati. Questa legge stabilì che i “beni abbandonati” dovevano essere iscritti nel tesoro dello Stato e, dopo aver pagato le relative tasse, avrebbero dovuto essere conservati in custodia. Si stabilì inoltre che si consideravano abbandonati i beni appartenenti a coloro i quali “in qualsiasi maniera erano scomparsi, partiti, trasferiti all’estero, fuggiti a Costantinopoli o nelle zone di occupazione (da parte degli alleati e non ancora sotto il controllo delle forze kemaliste). In base a questa legge venivano considerati beni abbandonati le proprietà in Anatolia di quei non musulmani che, prima della promulgazione della stessa legge, si fossero recati all’estero con regolare passaporto o per lavoro si fossero trasferiti a Costantinopoli. Basandosi su questa legge il governo turco si impadronì dei depositi bancari degli armeni non più presenti sul suolo turco; non solo, ma impedì il trasferimento all’estero dei depositi presso le filiali turche di banche straniere.
Con l’articolo 22 della legge sul bilancio del 1926 veniva inoltre decretato che la proprietà dei beni appartenenti a persone giuridiche: chiese, conventi scuole ecc. fosse trasferita alle prefetture delle province ove si trovavano.
Lo stesso anno fu fatta una parziale marcia indietro. Con un ordinanza del 13 giugno ed una decisione del Consiglio dei Ministri del 4 agosto si stabilì che con inizio dalla data di entrata in vigore del trattato di Losanna (6 agosto 1924) non sarebbero stati più requisiti dei “beni abbandonati”. Quindi tutti i beni requisiti dopo quella data sarebbero stati restituiti, cosa che avvenne per circa 25 proprietà. Inoltre si decretò che se il proprietario del bene da restituire non fosse presente in Turchia avrebbe potuto delegare uno a riprenderne possesso; mentre se il bene fosse già stato affidato a degli immigrati, l’amministrazione locale avrebbe stabilito il suo prezzo ed avrebbe rifuso il proprietario. Questa legge, volutamente, non dice nulla a proposito di quella maggioranza di proprietari che erano morti, ma avevano eredi. Infatti era prevista la restituzione al proprietario o ad un suo delegato, ma non ai suoi eredi.
Con una legge del 17 luglio 1927 vennero ristrette le disposizioni “liberali” previste da questa normativa. Infatti si stabilì che i beni potevano essere restituiti solo al loro proprietario e non anche ad un suo delegato; perciò se uno si trovava all’estero era costretto a ritornare in Turchia se voleva riprendere possesso dei suoi beni. Inoltre il Ministero delle Finanze dispose che in base alla legge del 15 aprile 1923 fosse trasferita allo Stato la proprietà dei beni di quei non musulmani che, prima della ratifica del trattato di Losanna si fossero recati a Costantinopoli (allora non ancora in mano ai kemalisti) o trasferiti, fuggiti all’estero, o “diversamente scomparsi”.
Successivamente, con la legge sulla proprietà del 28 maggio 1928 fu stabilito che, a proposito dei beni da restituire, anche se essi fossero annotati nel catasto quali appartenenti ad una determinata persona (sempre non musulmana), non sarebbero stati restituiti al loro proprietario, ma questi avrebbe ricevuto il corrispettivo in denaro. La Grande assemblea Nazionale turca, nella seduta del 2 giugno 1929 definì ulteriormente le norme di applicazione di questa legge e stabilì che il prezzo da pagare ai proprietari, anche se stabilito diversamente dal tribunale, avrebbe dovuto essere quello del 1915! Cioè, data la svalutazione della lira turca, una miseria. Inoltre prima di pagare questa somma il Consiglio di Stato avrebbe dovuto controllare se le disposizioni relative alla restituzione dei beni non fossero in contrasto con le leggi del 13 settembre 1915 e 15 aprile 1923. In altre parole avrebbero menato il can per l’aia per poi, forse, pagare una miseria.
Inoltre l’Amministrazione dei Beni Abbandonati considerò tali tutti i beni appartenenti a coloro i quali, pur dopo la ratifica del trattato di Losanna e con il passaporto della Turchia kemalista si fossero recati all’estero e non si fossero presentati all’autorità consolare turca o non avessero rinnovato il passaporto dopo un anno.
Infine, nel 1929 fu decretato il divieto di rivolgersi al tribunale per promuovere una causa riguardante i beni abbandonati; non solo, ma si stabilì che anche nel caso di cause vinte in ultima istanza, la sentenza del tribunale non avrebbe potuto divenire esecutiva.
Come si vede tutta la vicenda legata ai beni abbandonati è un chiaro esempio di furto statale legale. Dimostra inoltre, con la chiara discriminazione fra musulmani e non musulmani, quanto fosse veramente laica la Turchia kemalista. Dimostra infine quale sia la cultura giuridica di quel paese, se si decreta che le sentenze del tribunale non devono essere eseguite.
Tutti questi sono fatti accaduti 80 anni fa; ma anche oggi la situazione non è cambiata di molto, poiché la mentalità, nonostante la sostituzione del fez con il cappello, è rimasta la stessa.
Alla faccia di quegli europei ingenui(?) che plaudono ai “passi da gigante” compiuti dalla Turchia sulla via della democratizzazione.